Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3231 del 5 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di riorganizzazione delle articolazioni territoriali del servizio sanitario nazionale tramite fusione, per incorporazione, di due o pił AUSL preesistenti in un'unica Azienda ULSS, qualora l'evento dannoso subito da un paziente sia conseguito al contatto con pił strutture confluite nell'incorporante, quest'ultima ha interesse all'accertamento del nesso causale tra l'attivitą svolta in ciascuna struttura e il danno, nonché alla ripartizione della responsabilitą tra le due strutture, sia al fine di essere garantita dalle assicurazioni di ciascuna incorporata, sia per potersi rivalere nei confronti dei sanitari responsabili, in proporzione delle rispettive responsabilitą.

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