Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3267 del 5 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione proposta dai prossimi congiunti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile della morte del proprio parente č qualificabile in termini di azione di responsabilitā extracontrattuale, nel senso della non configurabilitā di alcun rapporto contrattuale diretto, neppure in termini di contratto con effetto protettivo nei confronti del terzo, tra il congiunto del paziente e la struttura ospedaliera dalla quale questo č stato preso in carico. Ne consegue che, qualificato l'illecito e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non č quello ordinario quinquennale, ma il pių lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo. La deduzione relativa all'applicabilitā di uno specifico termine di prescrizione integra una contro-eccezione in senso lato, il cui rilievo puō avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, sia basata su fatti storici giā allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione č ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessitā di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

(massima n. 2)

Se i "fatti materiali", come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, č compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tal senso si giustificano, del resto, le ipotesi di "cumulabilitā" della domanda di risarcimento danni, lā dove, a tutela del medesimo bene della vita, vengono a "concorrere" sia l'azione contrattuale che quella extracontrattuale, in quanto la modifica della azione non comporta il mutamento del quadro fattuale mediante allegazione di una diversa "condotta materiale", lesiva dell'interesse giuridico protetto.

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