(massima n. 1)
L'azione proposta dai prossimi congiunti, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto parentale nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile della morte del proprio parente č qualificabile in termini di azione di responsabilitā extracontrattuale, nel senso della non configurabilitā di alcun rapporto contrattuale diretto, neppure in termini di contratto con effetto protettivo nei confronti del terzo, tra il congiunto del paziente e la struttura ospedaliera dalla quale questo č stato preso in carico. Ne consegue che, qualificato l'illecito e ricondotto alla fattispecie di astratta rilevanza penalistica, il termine di prescrizione applicabile per l'azione di danni proposta iure proprio non č quello ordinario quinquennale, ma il pių lungo termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo. La deduzione relativa all'applicabilitā di uno specifico termine di prescrizione integra una contro-eccezione in senso lato, il cui rilievo puō avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, sia basata su fatti storici giā allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione č ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessitā di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.