(massima n. 1)
In tema di responsabilitā sanitaria, l'azione di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria (pubblica o privata), nel caso in cui l'iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidiario portato a compimento a causa dell'omessa vigilanza della predetta struttura, deve essere inquadrata nell'ambito (e nel corrispondente regime probatorio) della responsabilitā extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Ne consegue che la figura dei "terzi protetti dal contratto" la sola che consentirebbe ad un terzo (formalmente) estraneo al contratto di agire, ciononostante, ex art. 1218 c.c. per la violazione degli obblighi di cura, vigilanza od assistenza č limitata alle sole ipotesi nelle quali l'interesse di cui il terzo č portatore, essendo intimamente connesso all'interesse creditorio cosė come delineato all'interno del programma negoziale, č, di fatto, con quest'ultimo, identificato.