Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12839 del 10 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto d'appalto può accadere che il danno derivi dalla cosa in sé, e cioè senza che essa sia manovrata o utilizzata dall'appaltatore in quel momento, ed allora si potrà prospettare una responsabilità per omessa custodia da parte del committente o di chi la custodia abbia in quel momento; come può invece accadere che il danno sia causato dall'appaltatore, dunque da una condotta di costui che muove la cosa, oggetto di appalto, ad arrecare danno a terzi: ed allora la fattispecie di riferimento sarà per l'appaltatore l'art. 2043 c.c. e per il committente una ipotesi di responsabilità per fatto altrui.

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