Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2390 del 31 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell'intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell'incontro delle volontą di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 c.c. ma, esclusivamente l'esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto operante la copertura assicurativa in caso di versamento di una parte del premio seguita dalla stipula del contratto, in mancanza del saldo alla scadenza prevista).

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