Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10170 del 18 ottobre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni da furto e rapina, la clausola che escluda la garanzia per i fatti derivati da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato, comporta una limitazione della responsabilitą dell'assicuratore, in quanto deroga alla previsione dell'art. 1900 secondo comma c.c., e, pertanto, ove predisposta dall'assicuratore medesimo, richiede, a pena di nullitą, la specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.c.

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