(massima n. 1)
Ai fini della ritualitā della costituzione di parte civile, č necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo questa ulteriore formalitā, che presuppone necessariamente l'altra, a finalitā meramente comunicative. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 06/07/2016)