(massima n. 1)
La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, c.c., che esclude salvo patto contrario la responsabilitā dell'assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell'attivitā svolta dall'assicurato.