(massima n. 1)
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedente esercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assunto nell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale priva di rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nella sede civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica dell'abnormità funzionale dell'atto deve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati). (Dichiara inammissibile, Tribunale Benevento, 15/05/2024)