(massima n. 1)
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori e diversi profili di danno derivanti dalla stessa causa, qualora sia intervenuta la pronuncia di una sentenza di merito, anche non passata in giudicato, nella sede civile.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione civile del giudice di appello che aveva liquidato alla parte civile il solo danno morale) (Annulla senza rinvio, Corte Appello Milano, 18/05/2018)