(massima n. 1)
In tema di legittimazione alla costituzione di parte civile di un minore, il soggetto in capo al quale va individuato l'interesse civilistico fatto valere nel giudizio penale č il rappresentato e non il rappresentante processuale, con la conseguenza che, qualora il rappresentato non sia mai venuto meno e vi sia stato un mero avvicendamento del rappresentante, il giudizio procede comunque per conto del rappresentato, senza bisogno di nuova costituzione di parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la revoca della curatrice speciale di una minore e la reintegrazione della madre di questa nella potestā genitoriale non comportasse l'onere di una nuova costituzione di parte civile). (Rigetta, Corte Appello Roma, 18/11/2019)