(massima n. 1)
L'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalitā materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione č sufficiente l'accertamento circa la riconducibilitā causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralitā di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalitā materiale tra la pluralitā di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso", restando irrilevante, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale.