(massima n. 1)
Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di pił persone, la responsabilitą del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.