(massima n. 1)
Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralitą di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da pił persone, hanno diritto ad un'unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cui all'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicchč l'adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti.