Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26736 del 15 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presupposto della solidarietą risarcitoria in caso di fatto dannoso č che il danno sia unico ed eziologicamente ricollegabile a pił persone, avuto riguardo indifferentemente a condotte commissive o omissive, dolose o colpose, o ancora al diverso titolo cui ciascuno dei responsabili č tenuto, non č necessario che le diverse condotte si inquadrino in un piano unitario, non essendo previsto che il danno scaturisca da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti. Non sussiste invece la solidarietą se le pił condotte commissive od omissive abbiano cagionato danni autonomamente identificabili.

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