(massima n. 1)
Il presupposto della solidarietą risarcitoria in caso di fatto dannoso č che il danno sia unico ed eziologicamente ricollegabile a pił persone, avuto riguardo indifferentemente a condotte commissive o omissive, dolose o colpose, o ancora al diverso titolo cui ciascuno dei responsabili č tenuto, non č necessario che le diverse condotte si inquadrino in un piano unitario, non essendo previsto che il danno scaturisca da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti. Non sussiste invece la solidarietą se le pił condotte commissive od omissive abbiano cagionato danni autonomamente identificabili.