(massima n. 1)
In tema di fatto illecito imputabile a pił persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. č applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilitą per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o pił condotte colpose. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto i medici responsabili in misura paritaria del danno patito dalla paziente senza tenere conto delle indicazioni emergenti dalla espletata CTU medico-legale e dalla cartella clinica, deponenti nel senso di una sequenza di comportamenti posti in essere in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti).