(massima n. 1)
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve assicurare la conformità dell'opera al progetto e alle regole della tecnica. È quindi corresponsabile con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 2055 c.c., qualora non vigili adeguatamente né verifichi la qualità e la rispondenza dei materiali impiegati.