(massima n. 1)
Il venditore e il Comune possono essere ritenuti corresponsabili in via solidale per i danni cagionati ad un immobile venduto, se le lesioni derivano da interventi strutturali autorizzati ma realizzati in maniera difforme, nonché da ulteriori lavori fognari eseguiti dal Comune stesso, essendo irrilevante la presunta legittimitą urbanistico-edilizia delle opere ove queste abbiano comunque provocato danni.