(massima n. 1)
Ai fini della responsabilitą solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalitą materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., č richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a pił persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilitą - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicitą del fatto dannoso e riferisce tale unicitą unicamente al danneggiato, senza intenderla come identitą delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilitą implica che sia accertato il nesso di causalitą tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilitą solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietą di soggetti terzi).