Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9969 del 16 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della responsabilitą solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalitą materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., č richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a pił persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilitą - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicitą del fatto dannoso e riferisce tale unicitą unicamente al danneggiato, senza intenderla come identitą delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilitą implica che sia accertato il nesso di causalitą tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilitą solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietą di soggetti terzi).

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