Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25537 del 17 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In presenza di corresponsabilitā nel risarcimento del danno, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. č esperibile solo nei confronti del coobbligato e non del suo assicuratore. Qualora il pagamento del risarcimento avvenga per conto del condebitore solidale, l'assicuratore della responsabilitā civile non ha diritto di regresso nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile.

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