(massima n. 1)
In presenza di corresponsabilitā nel risarcimento del danno, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. č esperibile solo nei confronti del coobbligato e non del suo assicuratore. Qualora il pagamento del risarcimento avvenga per conto del condebitore solidale, l'assicuratore della responsabilitā civile non ha diritto di regresso nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile.