(massima n. 1)
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. può essere esclusa non solo quando il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare l'incidente. In tale contesto, l'impossibilità in fatto di evitare il danno, accertata dal giudice, esclude ogni efficacia causale della condotta di guida stessa, rendendo irrilevante la valutazione della colpa.