(massima n. 1)
Per liberarsi dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., il proprietario del veicolo deve dimostrare che la circolazione dello stesso č avvenuta contro la sua volontā, con un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente volto a vietare e impedire la circolazione del veicolo. Non č sufficiente dimostrare che la circolazione č avvenuta senza il consenso del proprietario.