(massima n. 2)
Il principio di presunzione di colpa del conducente, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ., non esclude una valutazione della condotta del pedone. Nel caso in cui il pedone, violando le norme del codice della strada (artt. 190 e 140 C.d.S.), contribuisca causalmente al verificarsi del sinistro, una percentuale di responsabilità può essere attribuita anche a suo carico. .