Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21052 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La colpa del pedone può contribuire alla determinazione della responsabilità in percentuale nel sinistro stradale, qualora quest'ultimo violi norme del codice della strada, come sostare sulla carreggiata (art. 190 cod. strada) e non spostarsi con la dovuta diligenza in presenza di un veicolo in movimento (art. 140 C.d.S.).

(massima n. 2)

Il principio di presunzione di colpa del conducente, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ., non esclude una valutazione della condotta del pedone. Nel caso in cui il pedone, violando le norme del codice della strada (artt. 190 e 140 C.d.S.), contribuisca causalmente al verificarsi del sinistro, una percentuale di responsabilità può essere attribuita anche a suo carico. .

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