(massima n. 1)
In caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, primo comma, cod. civ. a carico del conducente non è superata automaticamente dalla semplice violazione del codice della strada da parte del pedone. È necessario un accertamento specifico delle rispettive responsabilità delle parti in funzione delle particolarità del caso concreto. La combinazione della presunzione di colpa del conducente e dell'imprudenza del pedone può giustificare una ripartizione proporzionale delle responsabilità, come nel caso in cui il pedone sia ritenuto responsabile al 60% per il sinistro.