Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21061 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, primo comma, cod. civ. a carico del conducente non è superata automaticamente dalla semplice violazione del codice della strada da parte del pedone. È necessario un accertamento specifico delle rispettive responsabilità delle parti in funzione delle particolarità del caso concreto. La combinazione della presunzione di colpa del conducente e dell'imprudenza del pedone può giustificare una ripartizione proporzionale delle responsabilità, come nel caso in cui il pedone sia ritenuto responsabile al 60% per il sinistro.

(massima n. 2)

In caso di investimento di un pedone, la presunzione di colpa gravante sul conducente di un veicolo ai sensi dell'art. 2054, primo comma, cod. civ., non può essere superata dalla sola circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. È necessaria una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i soggetti coinvolti, tenendo conto delle specifiche modalità del sinistro.

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