Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21072 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di domanda risarcitoria per danni derivanti da un incidente stradale, č onere degli attori provare gli elementi costitutivi della domanda, inclusa la qualitą di trasportato del deceduto. In mancanza di tale prova, la domanda deve essere rigettata, conformemente al principio secondo cui actore non probante, reus absolvitur.

(massima n. 2)

In caso di incidente stradale, l'attore danneggiato che chiede il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. č tenuto a provare gli elementi costitutivi della propria domanda, inclusa la qualitą di trasportato del defunto. In presenza di contestazioni da parte del convenuto, la mancanza di prove sufficienti per risolvere ogni dubbio ricade sull'attore.

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