(massima n. 1)
In caso di azione risarcitoria per danni derivanti dall'investimento di un pedone, grava sul convenuto l'onere di vincere la presunzione di responsabilitā ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. Tuttavia, questo principio trova applicazione solo se č ritenuta provata la verificazione dell'investimento. La dimostrazione del fatto storico del sinistro rimane a carico del danneggiato.