(massima n. 1)
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., può essere superata dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, come stabilito dall'art. 149, comma 1, del Codice della Strada. Il tamponante ha l'onere di fornire la prova liberatoria dimostrando che il tamponamento è derivato da cause non imputabili a lui, includendo eventuali situazioni in cui il veicolo tamponato si sia configurato come ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.