(massima n. 1)
La corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, accertata ai sensi dell'art. 2054, comma secondo, c.c., incide sull'entità del credito risarcitorio vantato dall'assicuratore sociale, che può surrogarsi solo entro i limiti della responsabilità civile ridotta dalla percentuale di colpa attribuita al danneggiato.