(massima n. 1)
La responsabilitą per rovina di edificio ex art. 2053 cod. civ., se oggettiva e imputabile solo per vizi di costruzione o difetti di manutenzione, non esclude la valutazione di eventuali condotte concorrenti che possano avere rilevanza causale. La dimostrazione della causalitą esclusiva della rovina sul proprietario non impedisce di considerare anche responsabilitą concorrenti di altri soggetti.