Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20257 del 22 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In un contratto di somministrazione di gas naturale dove non sia esplicitamente previsto un quantitativo minimo di fornitura, si applica il criterio del "normale fabbisogno" stabilito all'art. 1560, comma 1, cod. civ. Il somministrante deve dimostrare l'effettivo pregiudizio subito in relazione alla quantitą non ritirata dal somministrato e non č sufficiente dimostrare semplicemente l'inadempimento del somministrato agli obblighi contrattuali di ritiro di specifiche quantitą di gas

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