(massima n. 1)
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimitą se sorretti da argomentata motivazione.