(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni da responsabilitā civile, non č consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, giā verificatosi nella sua completezza, frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale.