Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16348 del 12 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda risarcitoria jure hereditatis può essere respinta anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervento senza soluzione di continuità.

(massima n. 2)

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

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