Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16576 del 13 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitą del terzo pignorato per aver reso una dichiarazione falsa o reticente ex art. 547 cod. proc. civ., si configura come un illecito aquiliano a norma dell'art. 2043 cod. civ., e non come responsabilitą contrattuale nei confronti del proprio creditore.

(massima n. 2)

Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualitą di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilitą per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilitą contrattuale nei confronti del creditore.

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