(massima n. 2)
Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualitą di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilitą per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilitą contrattuale nei confronti del creditore.