(massima n. 2)
Nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato assume la peculiare posizione di ausiliario del giudice dell'esecuzione, non rivestendo la qualità di parte di un rapporto sostanziale con il creditore procedente, sicché la sua responsabilità per avere reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che si assume falsa o reticente, si configura come illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c. e non quale responsabilità contrattuale nei confronti del creditore.