(massima n. 1)
In caso di domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., incardinata in un giudizio precedente e oramai concluso con sentenza di condanna generica passata in giudicato, la corretta qualificazione della domanda nel giudizio successivo č quella di natura extracontrattuale, dovendosi ritenere il danno ingiusto cagionato dalla illegittima sospensione e dal ritardo dei lavori di ristrutturazione.