(massima n. 1)
In tema di capacitā dell'imputato a stare in giudizio, il giudice per le indagini preliminari, investito, ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., della richiesta del pubblico ministero di accertare la capacitā dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento, non č tenuto a disporre la perizia ove disponga autonomamente di elementi valutativi deponenti per la sopravvenuta incapacitā della persona sottoposta ad indagini, mentre č obbligato a provvedervi, nelle forme dell'incidente probatorio, quando, anche sulla base delle allegazioni del pubblico ministero, emerga il "fumus" della menzionata incapacitā. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Pescara, 03/04/2025)