(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo per incapacitā dell'imputato, la sussistenza di una patologia psichiatrica non č sufficiente ad escludere il requisito della cosciente partecipazione ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., ma č necessario che sia di gravitā tale da non consentirgli la difesa in giudizio, il cui accertamento, rimesso al giudice di merito, non č sindacabile in sede di legittimitā, se motivato nel rispetto della logica processuale e delle emergenze nosografiche. (Rigetta, Corte Appello Milano, 28/10/2020)