(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della responsabilitā penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato č irrilevante quando sia certa l'identitā fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalitā erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata riportava in intestazione un "alias" dell'imputato). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 01/02/2017)