Cassazione civile ordinanza n. 26860 del 19 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una manifestazione di autovetture "fuoristrada", ricondotta nell'ambito dell'attività pericolosa, aveva escluso che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria).

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