Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6 del 2 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Come espressamente previsto dalla legge (art. 15 D.Lgs. 196 del 2003), la responsabilità per illecito trattamento dei dati personali si atteggia come responsabilità ex articolo 2050 c.c. e dunque spetta all'autore dell'illecito la prova liberatoria, dovendo il danneggiato provare il danno ed il nesso di causa, ma il danno è nella stessa lesione. Posto anche che la responsabilità in questione è analoga a quella da attività pericolose, non v'è dubbio che, come in quella, il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno dal trattamento dei suoi dati, essendo escluso che si possa trattare di un danno “in re ipsa” ossia consistente nella mera lesione dell'interesse protetto: la stessa norma lo configura come una danno che non è coincidente con la lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve derivare ("chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali"). Se ne ricava dunque che il danneggiato non può limitarsi a provare che il diritto ai dati personali è stato leso, ma deve provare che da quella lesione è derivato un danno: che quei dati sono stati non solo raccolti illegittimamente ma altresì utilizzati in suo pregiudizio, o che comunque da quella illecita raccolta è derivato un danno. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che tale prova è mancata, come si desume dallo stesso motivo di ricorso, che fa riferimento, per dimostrare che invece c'è stata, alla violazione dell'interesse con la quale, erroneamente, si fa coincidere altresì il pregiudizio risarcibile).

(massima n. 2)

La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicché la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con la conseguenza che l'attore può modificare la domanda, entro i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. e di conseguenza proporre nuove prove che, anche a seguito di tale modifica, si rendano necessarie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'affermazione, secondo cui la certificazione medica non è ammissibile, non potendosi depositare alcunché nel giudizio di rinvio, è errata, e non fa applicazione del predetto principio di diritto).

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