Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8586 del 29 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento le quali costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralitą di candidati in competizione tra loro e che, pertanto, non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Per tali ragioni deve essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44 del 2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento. Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

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