Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8224 del 28 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella responsabilitą per attivitą pericolosa - la cui natura oggettiva postula che, per fornire la prova liberatoria, l'esercente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attivitą o di non aver commesso alcuna negligenza -, il cd. rischio da sviluppo grava sul danneggiante, il quale č tenuto ad aggiornarsi costantemente sulle misure idonee a prevenire il danno, in ossequio a un onere di diligente attivazione che non si arresta al momento dell'immissione in commercio del bene originato dall'attivitą stessa; diversamente, nella responsabilitą da prodotto difettoso tale rischio non si ripercuote sul produttore poiché, come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 117, comma 1, lett. c) e 118, comma 1, lett. e), cod. cons., l'accertamento della pericolositą si cristallizza al momento dell'immissione in commercio del prodotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilitą del produttore di un vaccino pur in assenza, al momento della sua messa in circolazione, di dati scientifici certi in ordine alle interazioni tra lo stesso e l'insorgenza di patologie diabetiche o neurologiche nella popolazione anziana, principale destinataria del farmaco).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.