(massima n. 1)
In tema di protezione dei dati personali, la gestione abusiva di una banca dati di rilevanti dimensioni, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, D.Lgs. n. 196/2003, costituisce illecito autonomo rispetto alle singole violazioni degli artt. 23, 24 e 162, comma 2-bis. Il titolare del trattamento č responsabile per l'omessa adozione di misure tecniche idonee, anche in caso di errore informatico, e risponde ex art. 2050 c.c. per i danni derivanti dal malfunzionamento dei propri sistemi.