Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21919 del 30 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).

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