Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20790 del 25 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di danni conseguenti a un infortunio subito da uno studente durante una lezione di educazione fisica, per configurare la responsabilitā della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., č necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Spetta allo studente provare l'illecito e alla scuola dimostrare l'inevitabilitā del danno nonostante le cautele adottate.

(massima n. 2)

Non č riconducibile ad un'attivitā pericolosa ex art. 2050 c.c. l'infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica nel corso della lezione di educazione fisica, durante la quale era stata simulata una fase del gioco del rugby, non trattandosi di una partita, bensė di esercizi di approccio a tale sport, dei quali vanno rilevati - conformemente alla ratio dell'art. 33, ult. comma (introdotto dalla l.cost. n. 1 del 2023), Cost. - gli aspetti intrinsecamente educativi (oltre che ludici) di valorizzazione del gioco di squadra e della fiducia nei compagni, di attenzione alle regole e al rispetto dell'avversario, di accrescimento nei giovani della sicurezza di sé per il raggiungimento di obiettivi.

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