Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8167 del 27 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di responsabilitā posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo e non č invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso č sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non č sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilitā contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresė l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioč, l'illecito subito da parte di un altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.