(massima n. 1)
In tema di responsabilitą dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il regime di distribuzione dell'onere della prova ex art. 1218 cod. civ., applicabile nel caso di danno autoinferto, comporta che la parte ritenuta inadempiente ricade sotto l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento, compreso il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il pregiudizio.