Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8126 del 26 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, dunque ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi. In tali ipotesi è erronea la decisione che abbia ritenuto il venditore non liberato dall'obbligo di consegna della merce nel momento in cui aveva rimesso i beni al vettore e non provata l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vendita. 

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