(massima n. 1)
La vendita di cosa da trasportare si deve presumere una vendita con spedizione - nella quale cioč il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore ex art. 1510, comma 2, c.c. - mentre, per configurare una vendita con consegna all'arrivo, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga.