Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 34608 del 12 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

 La vendita di cosa da trasportare si deve presumere una vendita con spedizione - nella quale cioč il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore ex art. 1510, comma 2, c.c. - mentre, per configurare una vendita con consegna all'arrivo, occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga.

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