(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini dell'affermazione di responsabilità). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 17/12/2018)